Nel documento sono trattati i seguenti aspetti
- Definizione precisa del sistema certificato: devono essere indicati prodotto, Unità Minima Rintracciabile (UMR), obiettivi, elementi tracciati, estensione e profondità della rintracciabilità.
- Rintracciabilità di filiera: gli operatori coinvolti devono sottoscrivere un accordo di filiera; il capofiliera deve verificare il rispetto delle procedure.
- Controlli basati sul rischio: la scelta degli operatori da verificare deve considerare risultati delle prove di rintracciabilità, bilanci di massa, non conformità, reclami e altri fattori di rischio, con rivalutazione annuale.
- Audit dell’Organismo di Certificazione: negli audit iniziali e di sorveglianza devono essere effettuati e registrati almeno una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa.
- Certificato più trasparente: lo scopo deve specificare chiaramente cosa è effettivamente certificato, compresi prodotto, obiettivi, UMR, elementi tracciati, profondità ed estensione.
- Comunicazione commerciale più rigorosa: l’azienda non può comunicare come certificate fasi che non rientrano nel sistema. Ad esempio, se la produzione primaria è esclusa, non si può lasciare intendere che allevamento o produzione agricola siano coperti.
- Per dichiarare l’origine geografica, la produzione primaria deve generalmente essere inclusa nel sistema, salvo specifiche garanzie ufficiali.
- Il certificato non deve contenere dichiarazioni estranee alla certificazione ISO 22005, come DOP, IGP, STG o biologico, se non oggetto dello schema.

