Il problema della deforestazione è un problema emergente e di dimensioni globali. L’emanazione del Reg (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale intende affrontare questa problematica.
Questo regolamento introduce specifici obblighi per gli operatori del settore alimentare finalizzati a garantire il rispetto di elementi di natura ambientale ed etica: esso dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell’Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell’Unione potrebbe apportare i benefici più importanti per valore unitario di scambio.
Nei consideranda al regolamento (ovvero nei motivi che nel testo di legge precedono la parte dispositiva) si riporta che stando ad un recente documento di ricerca utilizzato per l’analisi dell’efficienza, sette materie prime costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all’Unione: palma da olio (34,0 %), soia (32,8 %), legno (8,6 %), cacao (7,5 %), caffè (7,0 %), bovini (5,0 %) e gomma (3,4 %). Il legno è stato incluso direttamente nell’ambito di applicazione in quanto già contemplato dal Reg (UE) 995/2010.
Per queste ragioni il regolamento fissa il suo ambito di applicazione a 7 cosiddette Materie prime interessate (Bovini, Cacao, Caffè, Palma da olio, Soia, Gomma, Legno) e ai relativi Prodotti interessati da esse derivati.
Ad integrazione di quanto sopra va precisato inoltre che, per garantire che il presente regolamento consegua i propri obiettivi, è importante assicurare che i mangimi utilizzati per il bestiame rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento non conducano alla deforestazione. Pertanto, gli operatori che immettono sul mercato o esportano prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini nutriti con prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando altre materie prime o altri prodotti interessati devono garantire, nell’ambito del loro sistema di dovuta diligenza, che i mangimi siano a deforestazione zero.
Un ulteriore aspetto a cui prestare attenzione è che il regolamento si prefigge di stabilire obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero, tenendo conto, al contempo, della protezione dei diritti umani e dei diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, sia nell’Unione che nei paesi terzi. Nel regolamento è infatti richiesto che nel valutare il rischio che le materie prime e i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati possano non essere conformi, devono essere prese in considerazione le violazioni dei diritti umani associate alla deforestazione o al degrado forestale, tra cui i diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali e dei titolari di diritti fondiari consuetudinari.
Nello specifico il Regolamento all’Articolo 3 fissa i seguenti divieti:
“Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) sono a deforestazione zero;
b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.”
Il regolamento fissa specifiche disposizioni applicative per due tipologie diverse di soggetti: gli operatori (vedi Articolo 4 – Obblighi dell’operatore) e per i commercianti (vedi Articolo 5 – Obblighi del commerciante) i cui obblighi sono declinati in base alla loro categorizzazione d’impresa definita secondo i criteri indicati nella Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.
Per rafforzare il contributo dell’Unione all’arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che i prodotti interessati delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato o esportati, i prodotti interessati non dovrebbero quindi essere immessi o resi disponibili sul mercato, né esportati, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla legislazione pertinente del paese di produzione: a tal fine dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza.
In relazione a questa richiesta il regolamento fissa quindi i requisiti per la gestione delle dichiarazione di dovuta diligenza e definisce la piattaforma comunitaria su cui esse devono essere riportate: la predisposizione delle dichiarazioni di dovuta diligenza deve essere preceduta da un’opportuna raccolta di informazioni la cui tipologia è definita all’Articolo 9 – Obblighi di informazione e da valutazioni del rischio di mancato rispetto dei divieti fissati (vedi Articolo 10 – Valutazione del rischio ed anche Articolo 11 – Attenuazione del rischio).
Il Regolamento definisce anche, per le imprese coinvolte nella sua applicazione, le modalità di gestione aziendale dei sistemi di dovuta diligenza (vedi Articolo 12 – Definizione e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri).
Al termine del testo del regolamento nell’Allegato 1 – Materie prime interessate e prodotti interessati di cui all’articolo 1 sono specificati nel dettaglio i prodotti interessati a cui si applica il regolamento associati ai pertinenti corrispondenti codici doganali.

