È stata pubblicata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) una Circolare in materia di disposizioni sulla miscelazione dell’«olio extra vergine di oliva» con l’«olio di oliva vergine» (vedi Circ. N.0347821 del 16/07/2026) che ha la finalità di chiarire le modalità di classificazione, etichettatura e commercializzazione delle miscele ottenute da olio extra vergine di oliva (EVOO) e olio di oliva vergine.
Pur riconoscendo che la normativa UE non contiene un divieto espresso di miscelazione tra olio extra vergine e olio vergine, nella circolare è indicato che il prodotto ottenuto da tale miscela non possa essere commercializzato come “olio extra vergine di oliva” perché ciò potrebbe risultare fuorviante per il consumatore e in contrasto con l’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle pratiche leali di informazione.
La circolare stabilisce che il prodotto ottenuto dalla miscelazione di «olio extra vergine di oliva» e «olio di oliva vergine» dev’essere classificato ed etichettato come “olio di oliva vergine”, cioè secondo la categoria qualitativamente inferiore.
È previsto un regime transitorio per i prodotti ottenuti prima dell’entrata in vigore della circolare:
- il prodotto già confezionato e dichiarato “olio extra vergine” potrà essere commercializzato fino ad esaurimento delle scorte;
- il prodotto sfuso dichiarato “olio extra vergine” dovrà essere riclassificato come olio vergine di oliva entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare e comunque prima della successiva movimentazione o lavorazione

