Cosa è cambiato
- Con la Legge regionale n. 9 del 25 luglio 2025 (vedi), l’Emilia-Romagna ha abrogato la Legge regionale n. 11/2003, che obbligava il personale alimentarista a seguire corsi di formazione accreditati (e a possedere un attestato).
- La vecchia legge sostituiva il vecchio “libretto sanitario” ma imponeva ancora obblighi formativi regolati dalla Regione/AUSL.
Normativa di riferimento attuale
Ora valgono i Regolamenti europei (in particolare il Reg. CE 852/2004 e il Reg. UE 2021/382):
- L’OSA (Operatore del Settore Alimentare) è l’unico responsabile della formazione del personale.
- Ogni impresa deve garantire che i lavoratori siano formati e aggiornati in materia di igiene alimentare e cultura della sicurezza.
- Non serve più alcun corso o attestato autorizzato dalla Regione o dall’AUSL.
Obblighi per le imprese
- Formazione continua: deve essere costante e documentata, non occasionale.
- La formazione può essere gestita internamente o tramite consulenti esterni.
- Occorre aggiornare i dipendenti in caso di:
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- assunzione di nuovo personale,
- nuove attrezzature/procedure,
- cambiamenti normativi,
- non conformità riscontrate.
Prova della formazione
In caso di controllo, l’OSA deve poter dimostrare:
- programmi formativi (durata, argomenti, modalità);
- elenchi partecipanti e registri presenze;
- eventuali attestati interni/esterni;
- evidenze di “cultura della sicurezza alimentare” (comportamenti, interviste, osservazioni).
Sintesi sugli aspetti operativi
- Restano gli obblighi formativi ma non più regolati dalle AUSL
- Rimane l’obbligo di garantire formazione documentata e aggiornata.
- La responsabilità e la libertà di scelta (contenuti, modalità, frequenza) passano interamente all’impresa alimentare.

